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Sez. 2, Sentenza n. 8562 del 28/09/1996 (Rv. 499818 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Vendita - Controversia relativa al pagamento del prezzo - Pagamento non contestuale alla consegna - Luogo del pagamento in assenza di diverso accordo delle parti - Domicilio del venditore.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499818-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 cod. civ., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito al domicilio del venditore, deve considerarsi operante, anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui sia mancata un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)