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Sez. 3, Sentenza n. 487 del 15/01/2003 (Rv. 559737 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Veicolo in comunione legale - Danni alla persona - Art. 4 legge n. 990 del 1969 - Applicabilità - Coniuge trasportato - Diritto alla copertura assicurativa - Configurabilità - Danni risarcibili - Ambito - Limitazioni derivanti dalla comproprietà dell'autovettura (in regime di comunione legale - Configurabilità) - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559737-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In materia di assicurazione della r.c.a., ai sensi dell'art. 4 legge n. 990 del 1969, nel testo sia anteriore (che faceva richiamo all'art. 2054, terzo comma, cod. civ.) sia posteriore (da tale momento essendo il coniuge considerato, in relazione ai danni alla persona - biologico e morale -, come terzo trasportato coperto da assicurazione) alla novella introdotta dall'art. 28 legge n. 142 del 1992, in caso di incidente stradale a bordo di autovettura facente parte del regime patrimoniale di comunione legale, i danni subiti dal coniuge trasportato e imputabili alla condotta di guida dell'altro coniuge debbono essere risarciti per l'intero(seppure nei limiti del massimale da parte dell'assicuratore), non essendo al riguardo configurabile alcuna limitazione nemmeno in ragione della contitolarità dell'autovettura tra i coniugi scaturente dal regime di comunione legale, giacché essendo la comunione dei beni tra i coniugi pro indiviso, il diritto di ciascuno di essi investe l'intera cosa o - qualora non si tratti di diritto reale - l'intera titolarità soggettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 186, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)