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Sez. 3, Sentenza n. 6486 del 19/05/2000 (Rv. 536675 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Efficacia retroattiva - Limiti - Rapporti esauriti - Nozione - Inclusione tra di essi, oltre che di quelli conclusi in via giudiziale con sentenza passata in giudicato, di quelli caratterizzati dall'avvenuto decorso del termine prescrizionale o decadenziale per l'esercizio dei relativi diritti - Incidenza della pronuncia di illegittimità costituzionale su tali rapporti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Spostamento della decorrenza del termine prescrizionale dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di assicurazione per i danni da circolazione di veicoli.
Stato
decisa il 2000-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536675-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Le pronunce della Corte Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma altresì quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, o lo spostamento del "dies a quo" del relativo termine alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (Fattispecie in tema di estensione ai parenti dell'assicurato della copertura assicurativa per i danni da circolazione dei veicoli causati dal comportamento dell'assicurato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)