Sez. 6, Sentenza n. 3804 del 13/01/2026 Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. 289279-01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Diritto delle parti alla prova e alla controprova - Potere del giudice di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti - Sussistenza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
Il diritto delle parti alla prova e alla controprova trova contemperamento nel potere del giudice di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti, il cui esercizio deve avvenire dando conto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, delle ragioni della mancata ammissione delle stesse, sicché l'ordinanza istruttoria priva di argomentazione al riguardo risulta impugnabile, unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era valutata implicitamente motivata, in ordine alla superfluità dei testi esclusi, l'ordinanza del giudice di primo grado che, a fronte della richiesta di escussione sulle medesime circostanze di numerosi testimoni, ne aveva limitato il numero, rimettendo alla parte istante la scelta di quelli da citare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)