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Sez. 2, Sentenza n. 31883 del 30/06/2016 Ud. (dep. 22/07/2016) Rv. 267483 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Diritto alla controprova - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267483-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI

In tema di diritto alla controprova, anche la c.d. "prova contraria" deve, al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione e non può tradursi in un diritto ad ottenere l'ammissione di una prova manifestatamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati. (Fattispecie in tema di usura, in cui la difesa aveva chiesto l'ammissione, a prova contraria, del funzionario responsabile dell'accesso al "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura"; in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di prova testimoniale, in quanto l'accesso al predetto fondo costituiva circostanza non controversa, oltre che successiva ai fatti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)