Sez. L, Sentenza n. 9120 del 13/09/1997 (Rv. 507964 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Rapporto a tempo determinato - Configurabilità - Presupposto per il trattamento di disoccupazione - Idoneità - Esclusione - Licenziamento prima del termine per cessazione dell'attività aziendale - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Il contratto di formazione e lavoro, per la sua funzione di consentire l'ingresso del lavoratore nel mondo produttivo, appartiene al novero di quelli naturalmente a termine e, quindi, a norma dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, non costituisce idoneo presupposto per l'acquisizione del diritto all'indennità di disoccupazione; né in senso contrario rileva l'anticipata estinzione del rapporto a causa della cessazione dell'attività dell'azienda (nella specie poi dichiarata fallita), che non determina la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)