diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7477 del 12/08/1996 (Rv. 499178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato - Presupposti - Fallimento del datore di lavoro ovvero inadempimento retributivo ed assicurativo da parte dello stesso - Rilevanza ai fini della trasformazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

La trasformazione "ope legis" (art. 3, nono comma, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863) del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato non consegue a qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali bensì solo a quelle violazioni che, nell'economia del rapporto, rivestano una obiettiva rilevanza anche in relazione alle finalità perseguite dalla speciale normativa occupazionale e siano direttamente ascrivibili alla condotta volontaria del datore di lavoro debitore della prestazione. Ne consegue che non può verificarsi la suddetta trasformazione del rapporto né in relazione alla cessazione dell'attività formativa imposta dal fallimento del datore di lavoro, in quanto esso non è ascrivibile alla sua volontà, né in relazione ad un inadempimento retributivo ed assicurativo dello stesso datore di lavoro, non potendo costituire tale inadempimento una violazione degli specifici obblighi di formazione del contratto di formazione e lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)