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Sez. L, Sentenza n. 13463 del 13/12/1991 (Rv. 475039 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Delitto di furto contestato al lavoratore e posto a base del licenziamento - Assoluzione per insufficienza di prove - Autorità di giudicato con riguardo al fatto materiale - Accertamenti e valutazioni ulteriori in sede civile su quest'ultimo - Inammissibilità - Insufficienti elementi probatori - Conseguente affermazione di un concorso di colpa del lavoratore ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio per l'illegittimità del recesso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475039-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

L'assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di furto contestato al lavoratore e posto a base del licenziamento del medesimo, ove motivata con riguardo al fatto materiale, inteso nella sua realtà fenomenica, ha autorità di giudicato, ai sensi dell'art. 28 cod.proc.civ., nel giudizio civile relativo alla legittimità del licenziamento; ne consegue l'impossibilità, in tale giudizio, di ulteriori accertamenti o valutazioni in ordine al contestato fatto materiale (ed alle relative prove), la cui commissione da parte del lavoratore è stata negata, ancorché con formula dubitativa, dalla sentenza assolutoria predetta, restando escluso che gli insufficienti elementi probatori a carico del lavoratore medesimo possano fondare l'affermazione di un suo concorso di colpa ai fini della riduzione, ai sensi dell'art. 1227 cod.civ., dell'obbligo risarcitorio gravante sul datore di lavoro in relazione all'illegittimità del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)