Sez. 3, Sentenza n. 1014 del 14/04/1970 (Rv. 346533 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTI TRA TERZI - ESCLUSIONE.*
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTI TRA TERZI - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui il mutamento di residenza non puo essere opposto ai terzi di buona fede se non sia accompagnato dalle forme di pubblicita richieste dalla legge, non puo essere invocato oltre i limiti oggettivi e soggettivi che ne costituiscono la giustificazione logica e giuridica. In particolare, esso concerne solo i rapporti fra l'interessato e i terzi e non anche quelli dei terzi fra loro, rispetto ai quali le risultanze anagrafiche costituiscono soltanto un elemento presuntivo che puo essere vinto dalla prova contraria. (V 478-70, massima n 345492 403-69, massima n 338450).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)