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Sez. 3, Sentenza n. 403 del 06/02/1969 (Rv. 338450 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI - DOPPIA DICHIARAZIONE AL VECCHIO ED AL NUOVO COMUNE DA PARTE DEL TRASFERENTE - MANCANZA - AMMISSIBILITA DI ALTRE PROVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338450-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI - DOPPIA DICHIARAZIONE AL VECCHIO ED AL NUOVO COMUNE DA PARTE DEL TRASFERENTE - MANCANZA - AMMISSIBILITA DI ALTRE PROVE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di trasferimento di residenza, la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale, e, a norma degli artt.44 cod.civ. e 31 disp.Att.Cod. civ., condizione sine qua non perche il trasferimento stesso sia opponibile ai terzi di buona fede, pertanto, mentre costoro possono, contro il valore presuntivo delle risultanze dei documenti anagrafici, dimostrare con ogni mezzo che diversa da esse e la situazione reale ed obiettiva, non e invece consentito all'interessato, in Mancanza della predetta doppia dichiarazione, altro mezzo di prova inteso a dimostrare l'avvenuto mutamento di fatto della propria residenza. (V. 2736-68, massima n.335327 1235-65 1259-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Civ. art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)