Sez. U - , Sentenza n. 23239 del 26/07/2022 (Rv. 665276 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Mancata restituzione di somma di pertinenza del cliente - Illecito disciplinare - Natura permanente - Termine di prescrizione - Individuazione del "dies a quo" - Decisione disciplinare di primo grado - Rilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
L'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che si appropria in maniera truffaldina di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizionale massimo di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012.
Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)