diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 17648 del 03/06/2026 (Rv. 678587-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Prescrizione - Decorrenza - Illecito permanente - Permanenza indefinitamente protratta - Individuazione - Decisione disciplinare di primo grado - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678587-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

In tema di illecito disciplinare dell'avvocato, nell'ipotesi di illecito permanente in cui la permanenza si protragga indefinitamente, il termine prescrizionale massimo, di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012, decorre dall'intervento della decisione disciplinare di primo grado, al fine di evitare una irragionevole, e non prevista dalla legge, imprescrittibilità dell'azione disciplinare.

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)