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Sez. 3, Sentenza n. 7933 del 17/07/1991 (Rv. 473178 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere | Disciplina ex ultimo comma, dell'art. 67 della legge sull'equo canone - Nuovo contratto di locazione stipulato dalle parti prima della scadenza di cui al primo comma stesso articolo - Carattere novativo - Esclusione - Declaratoria di nullità o annullamento del nuovo contratto - Conseguenze - Precedente rapporto di locazione - Reviviscenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473178-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere

Il nuovo contratto di locazione che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 67 della legge sull'equo canone, le parti hanno facoltà di stipulare prima della scadenza stabilita dal primo comma dello stesso articolo per i contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge, non ha, di regola, carattere novativo, atteso che la vicenda considerata dalla disposizione predetta si articoli in due fasi costituite rispettivamente dallo scioglimento, per mutuo consenso, del precedente rapporto locativo e dalla stipulazione del nuovo contratto a regime ordinario la cui nullità o l'annullamento non fa rivivere, di conseguenza il precedente estinto rapporto di locazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)