diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2518 del 04/03/1995 (Rv. 490923 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - DECADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE, DIRITTI DEL LOCATORE) | Nuovo contratto di locazione stipulato dalle parti prima della scadenza stabilita dall'art. 67 legge n. 392 del 1978 - Natura.
Stato
decisa il 1995-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490923-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - DECADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE, DIRITTI DEL LOCATORE)

Il nuovo contratto di locazione che, ai sensi del terzo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, le parti hanno facoltà di stipulare anche prima della scadenza stabilita dai precedenti commi del medesimo art. 67, non necessariamente negativo, essendo sufficiente che, fermi restando i soggetti contraenti e l'oggetto, siano mutati i criteri di determinazione del canone e gli altri obblighi ed oneri dei quali le parti possono liberamente disporre, e può anche concretarsi, quindi, in un accordo sul canone o sulla durata sia inferiore a quello legale, del principio di eterointegrazione che determina la sostituzione della clausola nulla con la disposizione inderogabile di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)