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Sez. 1, Sentenza n. 2501 del 22/03/1996 (Rv. 496518 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Redditi d'impresa determinati in base a scritture regolarmente tenute - Potere di rettifica dell'ufficio sulla base di presunzioni - Sussistenza delle condizioni legittimanti detto accertamento - Valutazione della commissione tributaria centrale - Estensione.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496518-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Quando sia posta in discussione la legittimità dell'esercizio del potere di accertamento dell'ufficio - come accade nel caso in cui si contesti l'esistenza di quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, solo in presenza delle quali l'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 consente la rettifica di redditi d'impresa determinati in base a scritture regolarmente tenute e formalmente corrette - la Commissione tributaria centrale (non diversamente dalla Corte d'Appello) è tenuta a valutare la ricorrenza delle condizioni legittimanti detto accertamento ed a verificare, su un piano logicamente preliminare, se gli organi dell'amministrazione finanziaria fossero o meno legittimanti a compiere una siffatta valutazione in difformità dalle risultanze contabili dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)