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Sez. 1, Sentenza n. 1378 del 08/02/2000 (Rv. 533596 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Redditi d'impresa - Potere di rettifica d'ufficio - Condizioni - Contestazione della sussistenza - Conseguente valutazione da parte del giudice tributario - Obbligo - Portata.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533596-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Quando sia posta in discussione la legittimità dell'esercizio del potere di accertamento dell'ufficio - come accade nel caso in cui si contesti l'esistenza di quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, solo in presenza delle quali l'art. 39, primo comma, lett d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente la rettifica di redditi d'impresa determinati in base a scritture regolarmente tenute e formalmente corrette - la Commissione tributaria è tenuta a valutare la ricorrenza delle condizioni legittimanti detto accertamento ed a verificare, su un piano logicamente preliminare, se gli organi dell'amministrazione finanziaria fossero o meno legittimati a compiere una siffatta valutazione in difformità dalle risultanze contabili dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)