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Sez. 6, Sentenza n. 33706 del 12/07/2005 Cc. (dep. 14/09/2005) Rv. 232082 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Esercizio di attività professionale - Trattato Italia USA - Portata dell'accordo - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232082-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

La disposizione di cui all'art. 1, comma secondo lett.a), del Trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmato il 2 febbraio 1948 (che consente ai cittadini dei due Stati di svolgere attività professionali nei territori delle Parti contraenti) assicura parità di trattamento nell'esercizio di detta attività anche allo straniero, ma non attribuisce automaticamente efficacia ai titoli di studio conseguiti nei Paese di origine e pertanto non abilita (nella specie: il cittadino statunitense laureato negli USA in "science of denturity") alla professione di odontoiatra sul territorio italiano, in mancanza del titolo richiesto dalla legge nazionale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 02/02/1948, Legge 18/06/1949 num. 385, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)