Sez. 6, Sentenza n. 715 del 16/12/1999 Ud. (dep. 19/01/2000) Rv. 215323 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Difensore abilitato in un Paese straniero - Esercizio della professione in Italia con apertura di uno studio legale - Mancata ottemperanza alle disposizioni di legge che disciplinano la materia - Reati di esercizio abusivo di una professione e di usurpazione di titoli - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art.348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di "Avocat", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno "studio") o se non abbia seguito il procedimento di cui al d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Pen. art. 498, Legge 09/02/1982 num. 31 art. 2, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)