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Sez. 1, Sentenza n. 202 del 24/01/1959 (Rv. 880756 - 01)

VENDITA - VENDITA ESCLUSIVA - SOMMINISTRAZIONE - DIFFERENZA - RISOLUZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO.
Stato
decisa il 1959-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880756-01

VENDITA - VENDITA ESCLUSIVA - SOMMINISTRAZIONE - DIFFERENZA - RISOLUZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO.

Il contratto, che dà al concessionario il diritto esclusivo di vendere i prodotti del concedente di un determinato territorio, riunisce in sè, per la sua funzione economica, gli elementi caratteristici di due tipi contrattuali, la vendita e il mandato, intimamente connessi in un unico negozio, disciplinato dalle combinate norme della vendita, per quanto riguarda i singoli Atti di scambio, e del mandato per la natura fiduciaria del rapporto di collaborazione e per il collegamento dei contraenti. Diversamente, il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che il somministrante è tenuto ad effettuare diverse prestazioni, connesse fra di loro ma autonome; la pluralita delle prestazioni richiesta dalla funzione stessa e dalla finalità del contratto incide sulla informazione di esso e non gia sull'esecuzione. Sia nel caso di risoluzione del contratto di somministrazione con riguardo a singole prestazioni (art.1564 C.C.) sia in quello di risoluzione del contratto di concessione in esclusiva, soggetto a revoca per giusta causa, a norma degli artt, 1723 e 1725 cod liti in materia di risoluzione per inadempimento (art, 1455 C.C.) il giudice è tenuto a valutare l'importanza dell'inadempimento e ad indagare se sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1564, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)