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Sez. L, Sentenza n. 5209 del 16/10/1984 (Rv. 436955 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE - MANDATO ONEROSO A TEMPO DETERMINATO - ANTICIPATA ESTINZIONE DEL RAPPORTO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436955-01

MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE - MANDATO ONEROSO A TEMPO DETERMINATO - ANTICIPATA ESTINZIONE DEL RAPPORTO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di mandato oneroso a tempo determinato - che è soggetto alla disciplina dell'art. 1725 cod. civ. anziché a principi applicabili ad altri rapporti, come quello di lavoro subordinato - la valutazione della gravità dell'inadempimento del mandatario, al fine di accertare se questa sia idonea a giustificare la risoluzione per Mancanza funzionale della causa, con conseguente legittimità dell'anticipata Estinzione del rapporto, deve essere effettuata (da parte del giudice del merito) alla stregua della regola dettata dall'art. 1455 cod. civ., in tema di risoluzione del contratto in generale, con esclusione dei criteri applicabili in tema di inadempienze del lavoratore subordinato e senza necessità che detto inadempimento sia di straordinaria od eccezionale gravità. (V 202/59, mass n 880756).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1725, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)