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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021 (Rv. 660653 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria prosecuzione del processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non alla controparte originaria - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione notificato al cessionario d'azienda anziché ai soci della società cedente cancellata dal registro delle imprese.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660653-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato soltanto alla società cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, i quali erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)