Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 24/04/2012 (Rv. 622125 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria prosecuzione del processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non alla controparte originaria - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)