Sez. L, Sentenza n. 12823 del 15/06/2005 (Rv. 582108 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Erronee comunicazioni all'assicurato della posizione contributiva - Risarcimento del danno da parte dell'INPS - Art. 1223 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Danno determinato da comportamento autonomo dell'assicurato - Esclusione - Conseguenze in materia di maturazione della contribuzione minima obbligatoria per il godimento della pensione di anzianità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Con riferimento al danno risarcibile da parte dell'INPS nei confronti dell'assicurato in seguito ad erronee comunicazioni relative alla posizione contributiva, applicandosi l'art. 1223 cod. civ. - in base al quale è risarcibile quello che sia conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, rientrando nelle conseguenze normali del fatto secondo il principio della regolarità causale, e non il danno ulteriore determinato da un comportamento autonomo, ancorché legittimo, ma non necessitato, del danneggiato - nell'ipotesi in cui con le erronee comunicazioni l'assicurato sia stato indotto a ritenere di aver maturato ad una certa data la contribuzione minima obbligatoria idonea per il godimento, al sessantesimo anno, della pensione di vecchiaia, nonché a non chiedere di essere autorizzato al versamento dei contributi volontari mancanti, il danno risarcibile è individuato nelle maggiori somme da corrispondere per il versamento dei contributi volontari a decorrere dalla data in cui sono stati autorizzati contestualmente al rigetto della domanda di pensione, rispetto a quelle che l'assicurato avrebbe dovuto versare se avesse potuto effettuare tempestivamente i versamenti, mentre non vi rientra la mancata maturazione del diritto a pensione, la quale, essendo collegabile all'autonoma scelta dell'assicurato di non versare comunque i contributi dovuti, non costituisce più una conseguenza immediata e diretta del comportamento dell'INPS.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)