Sez. L, Sentenza n. 26925 del 10/11/2008 (Rv. 605892 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile - Responsabilità dell'ente previdenziale - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
In tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. (Nella specie, all'erronea comunicazione al lavoratore del numero dei contributi versati, apparentemente sufficienti al conseguimento della pensione, erano seguite le dimissioni del lavoratore; l'Inps, convenuto per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per l'erronea comunicazione, aveva imputato l'errore a registrazioni nell'archivio magnetico non corrispondenti alla documentazione di supporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2967, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)