Sez. 1, Sentenza n. 828 del 29/01/1988 (Rv. 457224 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - CONTROVERSIE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - CONTROVERSIE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Nella controversia in tema d'iscrizione nell'albo professionale dei dottori commercialisti, sono parti necessarie il soggetto che richiede tale iscrizione, il pubblico ministero ed i consigli dell'ordine (locale e nazionale), non anche la cassa nazionale di previdenza dei commercialisti, la quale è estranea all'oggetto del relativo giudizio, ferma restando l'efficacia "erga omnes" della pronuncia che lo definisce (quindi anche nei confronti di detta cassa, ai fini del rapporto assicurativo obbligatorio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)