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Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 18/04/1997 Ud. (dep. 07/06/1997) Rv. 207819 - 01

ARMI - IN GENERE | Arma munita di silenziatore - Aumento della potenzialità offensiva - Sussistenza - Conseguente configurabilità del reato di cui all'art.3 della legge 18 aprile 1975 n.110 - Mancanza della filettatura della canna dell'arma silenziata - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207819-01

ARMI - IN GENERE

In tema di reati concernenti le armi, la disponibilità di un'arma munita di silenziatore rende ipotizzabile il reato di cui all'art.3 della legge 18 aprile 1975 in quanto la presenza del silenziatore determina l'aumento della potenzialità offensiva dell'arma, atteso che il concetto di maggiorata offensività non deve identificarsi solo con un aumento della potenza e della precisione dell'arma ma deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di potenziale impiego nelle quali la disponibilità di un'arma silenziata costituisce un obiettivo incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici: ai fini della configurabilità del reato in questione non si richiede la filettatura della canna dell'arma in quanto trattasi di circostanza che attiene sopratutto all'ambito probatorio. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art.3 della legge 110/75 in relazione ad un fucile munito di un silenziatore artigianale con innesto a baionetta).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)