Sez. 5, Ordinanza n. 23865 del 29/10/2020 (Rv. 659619 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | - Agenzia delle entrate - Patrocinio generale da parte dell'Avvocatura dello Stato - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Requisiti ex art. 366, n. 5, c.p.c. - Conferimento dell'incarico all'Avvocatura - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello "ius postulandi", peraltro non necessario quando il patrocinio sia assunto dall'Avvocatura dello Stato e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)