Sez. L, Sentenza n. 10591 del 19/05/2005 (Rv. 581674 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Procedura di mobilità "ex" art. 4 legge n. 223 del 1991 - Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità - Coincidenza necessaria tra personale sospeso in c.i.g.s. e personale da collocare in mobilità - Esclusione - Fondamento - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, necessariamente propedeutica all'adozione dei licenziamenti collettivi, è intesa a consentire una seria verifica dell'effettiva necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell'impresa, e, proprio in vista di tale risultato, il comma terzo del citato art. 4 individua con estrema ampiezza i contenuti della comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire alle organizzazioni sindacali, emergendo, in particolare, che l'ambito della verifica che congiuntamente dovranno operare il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative che, al momento, non risultano comprese nel trattamento di integrazione salariale, con la conseguenza che la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell'azienda, chiama necessariamente in discussione tutte le posizioni lavorative, senza che sia configurabile, quindi, una necessaria coincidenza tra collocandi in mobilità e lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, coincidenza che neppure è imposta dall'art. 1, terzo comma, del decreto - legge n. 478 del 1993, (conv. in legge 26 gennaio 1994, n. 56).Tuttavia, tale non (necessaria) coincidenza tra lavoratori sospesi in cigs e destinatari della mobilità è condizionata al verificarsi di sopravvenienze rispetto alle situazioni che determinarono l'esubero del personale sospeso e alla presenza di dipendenti rimasti in servizio con mansioni fungibili rispetto alle professionalità dei cassintegrati, atteso che ai sensi del primo comma dell'art. 4 cit. la procedura di mobilità opera innanzitutto per i lavoratori sospesi.(Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la scelta limitata ai dipendenti sospesi la cui professionalità non era fungibile con quelli in servizio, dopo aver accertato che all'esito della cigs la ristrutturazione non consentiva l'impiego di tutti i lavoratori sospesi).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 26/01/1994 num. 56, Decreto Legge 26/11/1993 num. 478 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)