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Sez. 3, Sentenza n. 7603 del 14/08/1997 (Rv. 506775 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506775-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE

Poiché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, vale a dire la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 cod. civ. o di regresso ex art. 1950 cod. civ. ovvero che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto impongano al fine specifico di rendere giuridicamente possibile la surrogazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)