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Sez. 3, Sentenza n. 675 del 21/01/2000 (Rv. 533057 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533057-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE

Perché si verifichi la liberazione del fidejussore per fatto del creditore, prevista dall'art. 1955 cod. civ., occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico - materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 cod. civ. o di regresso ex art. 1950 cod. civ.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine, che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere giuridicamente possibile la surrogazione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)