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Sez. L, Sentenza n. 6956 del 09/04/2004 (Rv. 572001 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Art. 3, legge n. 742 del 1969 - Controversie in materia di impiego pubblico privatizzato - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572001-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Atteso che, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001), le controversie in materia di impiego pubblico privatizzato sono devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e che tale attribuzione comporta l'osservanza di tutte le norme proprie del rito innanzi allo stesso, alle suddette controversie è applicabile l'art. 3 della legge n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini nel periodo feriale le controversie di lavoro, dovendosi pertanto ritenere inammissibile, ex art. 327 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)