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Sez. L, Sentenza n. 21614 del 16/10/2007 (Rv. 600158 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversia per il risarcimento del danno da omesso versamento di contributi assicurativi - Equiparazione a quelle in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Fondamento - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600158-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per omesso versamento di contributi assicurativi, essendo relativa ad obblighi direttamente attinenti al rapporto di lavoro, deve annoverarsi fra quelle in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, non assoggettate, secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969, alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche con riferimento al giudizio per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)