Sez. 5, Sentenza n. 1003 del 01/03/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213785 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Provvedimento insufficientemente motivato ma eseguito su cose pertinenti al reato - Potere di integrazione motivazionale del riesame - Eliminazione delle lacune del provvedimento del PM - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
In tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, nel caso in cui il provvedimento, nonostante il vizio di motivazione, venga eseguito proprio sulle cose pertinenti al reato, la eventuale incertezza sul fatto e la difettosa indicazione delle cose da sequestrare ben possono essere eliminate dal giudice del riesame, in base al suo riconosciuto potere di integrazione motivazionale. Pertanto, qualora tale giudice abbia, in modo completo e congruo, colmato le eventuali lacune del decreto di sequestro, l'indagato non può, in sede di legittimità, dolersi di carenze relative alla motivazione del PM.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)