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Sez. 5, Sentenza n. 4421 del 21/10/1996 Cc. (dep. 22/01/1997) Rv. 206639 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo di reato - Cose pertinenti al reato - Nozioni - Motivazione del decreto o in sede di riesame.
Stato
decisa il 1996-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206639-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

A norma dell'art. 253 cod. proc. pen., la legittimità del sequestro probatorio postula che il vincolo di temporanea indisponibilità sia imposto soltanto ai beni qualificabili come corpo di reato o cose pertinenti al reato. La nozione di corpo di reato, definito dalla norma con una dizione che ripete, nella sostanza, quella relativa alla confisca - art. 240 cod. pen. - comprende i "corpora delicti" ed i "producta sceleris", cioè cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa. La nozione di cose pertinenti al reato è necessariamente generica, invece, in quanto comprende tutte quelle "res" che sono in rapporto indiretto con la fattispecie concreta e sono strumentali, secondo i principi generali della libera prova e del libero convincimento del giudice, all'accertamento dei fatti. In tale dizione vanno ricomprese, quindi, le cose necessarie sia alla dimostrazione del reato e delle modalità di preparazione ed esecuzione, sia alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'"ante factum" e del "post factum", comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all'"iter criminis", purché funzionali alla finalità perseguita, cioè all'accertamento del fatto e all'individuazione dell'autore. Consegue che l'obbligo di motivazione si traduce, sia per il pubblico ministero, in ordine al decreto di sequestro ed al decreto di convalida, sia per il giudice del riesame, nell'indicazione delle finalità preventiva o probatoria del sequestro e nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto diretto o pertinenziale tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato. Poiché questo rapporto può essere dimostrato soltanto in concreto, la norma postula l'esigenza, non solo dell'indicazione delle norme violate, ma anche e soprattutto di specificazione della fattispecie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)