Sez. L - , Ordinanza n. 11118 del 27/04/2021 (Rv. 661136 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavoratori socialmente utili – Lavori di pubblica utilità – Convenzione tra Ministero del lavoro e Regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007 – Assegno per nucleo familiare – Spettanza – Conseguenze – Legittimazione passiva – Regione – Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
La legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria relativa all'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili e a quelli impiegati in lavori di pubblica utilità in forza di convenzione tra Ministero del lavoro e regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007, compete alla regione e non già all'ente utilizzatore, sul quale gravano unicamente gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi, nonché quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell'INPS.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1997 num. 280 art. 3, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)