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Sez. L, Sentenza n. 6180 del 30/03/2016 (Rv. 639161 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Compenso a carico dello Stato - Modalità - Utilizzatore della prestazione - Delegato al pagamento - Compiti.
Stato
decisa il 2016-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639161-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In materia di lavori socialmente utili, la parte essenziale del compenso per l'opera prestata è a carico dello Stato in virtù di convenzioni tra le regioni e il Ministero del lavoro, che dispongono il trasferimento di fondi statali vincolati alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della l. n. 144 del 1999. Ne consegue che, non essendo configurabile un rapporto di lavoro subordinato, l'ente beneficiario - utilizzatore della prestazione che legittima la pretesa creditoria nei confronti della regione - è un mero delegato al pagamento, in quanto estraneo alla determinazione dell'emolumento e tenuto solo al rendiconto, all'eventuale restituzione di somme residue, all'importo integrativo per le ore eccedenti quelle così remunerate, nonché agli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL e alla responsabilità civile verso terzi.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1993 num. 148 art. 1 com. 7, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 01/12/1997 num. 468 art. 12, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)