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Sez. L, Sentenza n. 447 del 07/02/1975 (Rv. 373721 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'APPELLATO CIRCA L'AVVENUTA NOTIFICAZIONE CON ESTREMI DIFFERENTI DA QUELLI RISULTANTI DALLA COPIA NOTIFICATA - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373721-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'APPELLATO CIRCA L'AVVENUTA NOTIFICAZIONE CON ESTREMI DIFFERENTI DA QUELLI RISULTANTI DALLA COPIA NOTIFICATA - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*

La parte appellata che assuma essere stata la notificazione della sentenza effettuata con estremi diversi (data e luogo) da quelli risultanti dalla copia dell'atto notificato alla controparte e da questa versata in Atti puo provarlo soltanto mediante l'esibizione dell'originale in suo possesso, e non puo invocare, in luogo di questo, pretesi elementi di prova desumibili dal comportamento processuale della controparte, che non abbia contestato i differenti estremi della notifica affermati dal notificante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)