Sez. 1, Sentenza n. 1045 del 16/03/1977 (Rv. 384683 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AL PRECETTO - PER OMESSA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CREDITORE - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AL PRECETTO - PER OMESSA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CREDITORE - CONTENUTO.*
Qualora il debitore, con atto di opposizione avverso precetto intimatogli in forza di decreto ingiuntivo, contesti l'efficacia del titolo, per non essere stato il decreto stesso notificato nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia (art 644 cod proc civ), incombe al creditore, ai sensi dell'art 2697 cod civ, l'Onere di fornire la prova del compimento e della tempestivita di detta notifica, mediante esibizione dell'originale dell'ingiunzione, corredato della relazione dell'ufficiale giudiziario. (V 447/75, mass n 373721; (V 1327/73, mass n 363950).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)