diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5281 del 26/10/1985 (Rv. 442547 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PROROGA SULL'ACCORDO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE PER L'IPOTESI DI INADEMPIMENTO ALL'ORDINE DI INTEGRAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442547-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PROROGA SULL'ACCORDO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE PER L'IPOTESI DI INADEMPIMENTO ALL'ORDINE DI INTEGRAZIONE.*

Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, a norma del primo comma dell'art. 331 cod. proc. civ., è perentorio e non può essere prorogato o rinnovato neanche sull'accordo delle parti, con la conseguenza che l'inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione determina, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 331, l'inammissibilità del gravame che è rilevabile anche d'ufficio, senza che la sanzione di inammissibilità così comminata possa trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, tranne che appositi provvedimenti legislativi non siano intervenuti per disciplinare particolari situazioni di impedimento (ad esempio sciopero del personale delle poste o degli ufficiali giudiziari) e per accordare opportune proroghe. (Conf 5630/83; (Conf 3039/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)