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Sez. 2, Sentenza n. 8952 del 29/08/1990 (Rv. 469120 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - PROROGA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469120-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - PROROGA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il termine per la notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., è perentorio e non può essere prorogato neppure per accordo tra le parti. Ne consegue che l'inadempimento, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione, nel termine fissato dal giudice, determina, ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio, senza che detta inammissibilità possa trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, tranne che appositi provvedimenti legislativi siano intervenuti per disciplinare particolari situazioni di impedimento e per accordare opportune proroghe. (Conf 3781/86, mass n 446640; (Conf 5281/85, mass n 442547; (Conf 5630/83, mass n 430580; (Conf 3638/82, mass n 421609; (Conf 3039/80, mass n 406805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)