Sez. L, Sentenza n. 708 del 24/01/1998 (Rv. 512279 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di rigetto di istanza di riassunzione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza con la quale il giudice respinga l'istanza di riassunzione di un procedimento, essendo priva del carattere di decisorietà, non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione ex. art. 111 Cost.. (Nella specie, il pretore in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per mancata comparizione delle parti in udienza e successivamente respinto la richiesta di riassunzione che una delle parti aveva avanzato nel presupposto che il procedimento dovesse essere cancellato ex art. 309 cod. proc. civ. e non dichiarato estinto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)