diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17772 del 02/09/2004 (Rv. 577603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Dichiarazione di estinzione del giudizio - Ordinanza di rigetto di istanza di riassunzione della causa sul ruolo - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione. Successiva ordinanza dello stesso giudice di rigetto dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo a seguito dell'estinzione - Impugnazione in sede di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza con la quale il giudice del lavoro, in funzione di giudice unico di primo grado, dichiara estinto il processo, ex art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., per mancata prova della riassunzione, contiene una decisione di chiusura del giudizio in conseguenza di un vizio non sanato e, pertanto, stante la sua natura di sentenza, non si sottrae ai normali mezzi di gravame e non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Nè è impugnabile in sede di legittimità la nuova ordinanza dello stesso giudice, di rigetto dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio, essendo essa priva del carattere di decisorietà.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)