Sez. 1, Sentenza n. 4580 del 24/02/2011 (Rv. 616952 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI | Procedura espropriativa nei confronti dei proprietari catastali - Legittimità - Fattispecie riguardante i creditori pignoratizi.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI
La procedura espropriativa prevista dalla legge 20 ottobre 1971, n. 865, va iniziata e proseguita nei confronti dei proprietari iscritti nei registri immobiliari, in favore dei quali, pertanto, dev'essere effettuato il pagamento delle dovute indennità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto erronea la pretesa dei creditori pignoratizi del proprietario espropriato in relazione al detto pagamento).
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1971 num. 865 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)