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Sez. 1, Sentenza n. 21622 del 15/11/2004 (Rv. 578214 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI | Procedura espropriativa compiuta nei confronti del proprietario catastale - Legittimità - Omessa notifica del decreto di esproprio all'effettivo proprietario - Conseguenze - Non decorrenza dei termini per l'opposizione alla stima - Sussistenza - Carenza del potere espropriativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578214-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI

La procedura espropriativa prevista dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 legittimamente si svolge, per quanto riguarda il soggetto passivo, nei confronti dei proprietari iscritti negli atti catastali (il cui elenco, ai sensi dell'art. 10 legge cit., deve essere allegato a corredo della relazione esplicativa dell'opera da realizzare, mentre, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, la pronuncia del decreto di espropriazione deve essere effettuata "sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10"). Pertanto lo svolgimento dell'espropriazione nei confronti del proprietario catastale e la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima (impedendone il decorso), ma non costituiscono, in particolare, motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo al fine di ottenere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene: infatti l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto (nei confronti del proprietario catastale) e indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, la quale, rispetto al decreto medesimo, avente natura di atto non recettizio, non è nè elemento integrativo, nè requisito di validità, nè condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima, onde la relativa mancanza non impedisce che detto proprietario, nel termine di prescrizione decennale dalla pronuncia dell'indicato decreto (non trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 legge n. 865 del 1971 e 51 legge n. 2359 del 1865, contenenti previsioni di più brevi termini per l'opposizione medesima che postulano l'esistenza di una rituale notificazione del provvedimento ablatorio), possa autonomamente agire per la determinazione dell'indennità afferente alla proprietà da lui acquisita e successivamente espropriata.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)