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Sez. U, Sentenza n. 25931 del 24/04/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239632 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione del compenso al difensore - Opposizione del difensore - Applicabilità dell'art. 75 d.P.R. n.115 del 2002 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239632-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R.. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)