Sez. 4, Sentenza n. 22649 del 19/05/2005 Cc. (dep. 16/06/2005) Rv. 231794 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione dei compensi al difensore - Opposizione al decreto - Spese legali maturate nella fase di opposizione - Obbligo dello Stato di sostituzione per onere spese legali - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deriva l'obbligo per lo Stato di sostenere le spese legali maturate nella fase di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore, sia perché a nessun onere è tenuta la persona ammessa al beneficio, sia perché il procedimento di opposizione è preordinato alla tutela di un diritto estraneo a quelli propri della persona interessata.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)