Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 16/06/1969 (Rv. 341423 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - PROVA - INTENZIONE DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - PROVA - INTENZIONE DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*
In tema di spoglio l'animus spoliandi si sostanzia nella consapevolezza di agire contro la volonta espressa o presunta del possessore ed e normalmente insito nella stessa privazione totale o parziale dell'altrui possesso, specie se venga attuata in maniera violenta o clandestina. In queste ipotesi, incombe all'autore dello spoglio la prova della Mancanza dell'animus spoliandi ed, a tal fine, non e di per se idoneo ad escludere l'elemento soggettivo il convincimento di esercitare un proprio diritto, perche il detto convincimento si identifica spesso con il motivo dell'Azione mediante la quale lo spogliatore, anziche rivolgersi al giudice, si sostituisce allo spogliato nella relazione di fatto con la cosa. (V. 1065-69, massima n. 339545 2601-68, massima n. 335084 835-68, massima n. 332127 2728-67, massima n. 330228 2681-67, massima n. 330129 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)