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Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 19/07/2012 (Rv. 623310 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Dichiarazione di fallimento della società - Criterio determinativo della competenza per territorio - Sede legale - Presunzione relativa di coincidenza con la sede effettiva - Rilevanza del collegamento societario - Limiti.
Stato
decisa il 2012-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623310-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento della società si radica, ai sensi dell'art. 9 legge fall., presso la sede legale della società medesima, dovendosi presumere che essa sia anche la sede effettiva, salva prova contraria ad onere della parte che afferma la competenza di un diverso foro. Ai fini della prova contraria, non è sufficiente allegare che la sede effettiva della società fallenda si trovi nel luogo in cui è il centro direttivo del gruppo del quale la società medesima fa parte, atteso che il collegamento societario, se non mette capo a una direzione unitaria delle singole imprese, non sposta l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa di ciascuna impresa partecipante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)