Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19147 del 06/11/2012 (Rv. 624280 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Dichiarazione di fallimento - Presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale - Controllo o collegamento tra società - Rilevanza in sé - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Il controllo o il collegamento tra società non determina, per sé, alcuna deroga al criterio generale di competenza di cui all'art. 9 legge fall., attesa la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale. (Fattispecie in cui una s.p.a., con sede legale a Milano, controllava una s.r.l. con sede legale a Perugia: la C.S. ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che ha dichiarato, a favore del Tribunale di Perugia, la propria incompetenza a decidere sul fallimento della s.r.l.)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)