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Sez. 2, Sentenza n. 164 del 09/01/1980 (Rv. 403556 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - FACOLTA PREVISTA NELLA PROCURA GENERALE DI NOMINARE ALTRI PROCURATORI - PAGAMENTO DELLE SPESE E DEI DIRITTI SPETTANTI AL PROFESSIONISTA NOMINATO DAL DIFENSORE - DOMANDA PROPOSTA COL RITO SPECIALE DAL PROCURATORE IN SOSTITUZIONE DEL NOMINATO - IMPROPONIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403556-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - FACOLTA PREVISTA NELLA PROCURA GENERALE DI NOMINARE ALTRI PROCURATORI - PAGAMENTO DELLE SPESE E DEI DIRITTI SPETTANTI AL PROFESSIONISTA NOMINATO DAL DIFENSORE - DOMANDA PROPOSTA COL RITO SPECIALE DAL PROCURATORE IN SOSTITUZIONE DEL NOMINATO - IMPROPONIBILITA - CONSEGUENZE.*

Qualora il procuratore legale si avvalga della facolta, espressamente prevista nella procura generale ad lites, di nominare altri procuratori, egli assume la posizione di mandante nei confronti del procuratore da lui nominato e non puo, quindi, sostituirsi a questo, per agire, in via diretta e con il rito speciale della legge forense al fine di ottenere nei confronti del proprio cliente il pagamento delle spese e dei diritti spettanti al professionista da lui nominato: ne consegue che, solo quando abbia corrisposto effettivamente le somme spettanti al procuratore da lui nominato, egli potra agire per ripeterle dal proprio cliente, in un giudizio ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)